GARANZIA FINANZIARIE - DGRV 1543 del 31/07/2012
DGRV n. 1543 del 31/07/2012, modificativa della DGRV n. 2229 del 20/12/2011
Lo scorso 27 febbraio c.a. vi avevamo informato dell’entrata in vigore della DGRV 2229/2011, pubblicata il successivo 10 gennaio 2012, che andava a modificare e sostituire la precedente DGRV 2528 del 14/07/1999, a tutti Voi ben nota, che disciplinava le garanzie finanziarie che gli Impianti di trattamento rifiuti devono prestare per esercitare l’attività.
Il 21/08/2012 è stata pubblicata nel B.U.R. del Veneto la DGRV n. 1543 approvata nella seduta del 31/07/2012.
Le principali novità della DGRV 2229/2011 si potevano così sintetizzare:
- Responsabilità Civile Inquinamento, il massimale della polizza RCI passa da € 520.000 ad € 3.000.000; fanno eccezione lo stoccaggio di propri rifiuti (€ 1.500.000), l’attività di recupero di propri rifiuti (€ 500.000) e gli “Ecocentri” (€ 100.000).
- Polizza Fideiussoria, due le sostanziali modifiche:
- l’importo dei valori unitari di costo al kg variano ad € 0,20/kg per i rifiuti non pericolosi ed € 0,50/kg per rifiuti pericolosi;
- Procedure Semplificate: viene assoggettata alla polizza anche l’R13 funzionale al recupero! pertanto attività di R13 funzionali al recupero precedentemente non garantite ora saranno assoggettate alla polizza.
- Casi Particolari di Riduzione, la DGRV ricorda che le Imprese certificate hanno diritto alla riduzione dell’importo da garantire. Altre riduzioni possono essere concesse su istanza dell’interessato e saranno concesse con Delibera dalla Giunta Regionale.
- Termini, il termine di adeguamento alla DGRV 2229/2011 era di 1 anno dalla pubblicazione della Delibera (e quindi il 10/01/2013) o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del Provvedimento di autorizzazione o della Comunicazione di Iscrizione (nel caso di Semplificate) – salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito. Nel termine inferiore dei 90 gg si riferiva al caso in cui la polizza fosse stata emessa da soggetto non qualificato.
La nuova DGRV 1543/2012 conferma tutto quanto sopra, ed in aggiunta stabilisce quanto di seguito:
- varia lo schema di polizza fideiussoria, che deve essere redatta in conformità all’Allegato B alla DGRV;
- il punto 6.3) dell’allego A) stabilisce che nel caso di attività di recupero (compresa la sola messa in riserva) di rifiuti inerti come definiti dall’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 36/2003 non è prevista la presentazione della polizza R.C.I., ed il costo unitario per il calcolo della polizza fideiussoria è di € 0,03/kg;
- il termine per gli operatori di adeguarsi alla DGRV 1543/2012 è di 1 anno dalla sua pubblicazione, e quindi entro il 21.08.2013 p.v. o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del Provvedimento di autorizzazione o della Comunicazione di Iscrizione (nel caso di Semplificate).
Precisazione sul Termine di 1 anno: considerando che la DGRV 1543/2012 è modificativa e non sostitutiva della DGRV 2229/2011, quest’ultima, per quanto non modificato, dovrebbe entrare in vigore il 10/01/2013; ma allora la DGRV 1543/2012 non ha spostato il termine massimo di adeguamento di 1 anno al 21/08/2013 anche per la DRGV 2229/2010? a parer di chi scrive dalla lettura della norma ciò non è precisato nel testo normativo, ma gli Uffici Regionali hanno informalmente chiarito che il termine “unificato” massimo per l’adeguamento delle garanzie finanziarie è il 21/08/2013 sia per la DGRV 2229/2011 che per la DGRV 1543/2012.
Studio Calore srl