ANGA - Decadenza Categoria 2
In seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 ed a seguito della pubblicazione della Circolare dell’Albo Nazionale Prot. n. 240 del 09/02/2011, sono state modificate le categorie di iscrizione all’ANGA.
In buona sostanza dal 2011 non è stato più possibile effettuare iscrizioni all’Albo nelle categorie 2 e 3 “categorie semplificate”. Tutte le imprese iscritte in tali categorie non possono chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla sua naturale scadenza, e pertanto per continuare l’attività di trasporto devono iscriversi nelle categorie 1, 4 e 5 “ordinarie”.
Dalla nostra banca dati abbiamo verificato che quasi tutte le autorizzazioni al trasporto in Cat. 2 delle ns. aziende clienti sono in scadenza nei primi mesi del 2013 (a parte quelle già scadute o cancellate), e pertanto evidenziamo il fatto che non sarà più possibile rinnovare tale categoria. Per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ora è necessaria l’iscrizione in Cat. 4, nella quale, rispetto alla Cat. 2, l’inserimento dei CER della famiglia dei “20” e dei CER ’99 sarà limitato. Più precisamente nella Cat. 4 potranno essere richiesti per la famiglia dei “20” i CER 20.01.01, 20.01.08, 20.01.25, 20.01.30, 20.01.34, 20.01.36, 20.01.38, 20.03.04 e 20.03.06 mentre per l’inserimento dei CER ’99 sarà necessario descrivere e motivare in modo opportuno la fattispecie di rifiuto tramite relazione tecnica e perizia giurata. I rimanenti codici CER della famiglia dei “20” potranno essere trasportati solamente chiedendo l’iscrizione nella categoria 1.
Pertanto nel caso di prossima scadenza della Cat. 2 vi invitiamo a verificare la vs. posizione per quanto riguarda le tipologie di rifiuti che siete soliti utilizzare per i vs. trasporti al fine di poter adeguare l’iscrizione per tempo.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 ed a seguito della pubblicazione della Circolare dell’Albo Nazionale Prot. n. 240 del 09/02/2011, sono state modificate le categorie di iscrizione all’ANGA.
In buona sostanza dal 2011 non è stato più possibile effettuare iscrizioni all’Albo nelle categorie 2 e 3 “categorie semplificate”. Tutte le imprese iscritte in tali categorie non possono chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla sua naturale scadenza, e pertanto per continuare l’attività di trasporto devono iscriversi nelle categorie 1, 4 e 5 “ordinarie”.
Dalla nostra banca dati abbiamo verificato che quasi tutte le autorizzazioni al trasporto in Cat. 2 delle ns. aziende clienti sono in scadenza nei primi mesi del 2013 (a parte quelle già scadute o cancellate), e pertanto evidenziamo il fatto che non sarà più possibile rinnovare tale categoria. Per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ora è necessaria l’iscrizione in Cat. 4, nella quale, rispetto alla Cat. 2, l’inserimento dei CER della famiglia dei “20” e dei CER ’99 sarà limitato. Più precisamente nella Cat. 4 potranno essere richiesti per la famiglia dei “20” i CER 20.01.01, 20.01.08, 20.01.25, 20.01.30, 20.01.34, 20.01.36, 20.01.38, 20.03.04 e 20.03.06 mentre per l’inserimento dei CER ’99 sarà necessario descrivere e motivare in modo opportuno la fattispecie di rifiuto tramite relazione tecnica e perizia giurata. I rimanenti codici CER della famiglia dei “20” potranno essere trasportati solamente chiedendo l’iscrizione nella categoria 1.
Pertanto nel caso di prossima scadenza della Cat. 2 vi invitiamo a verificare la vs. posizione per quanto riguarda le tipologie di rifiuti che siete soliti utilizzare per i vs. trasporti al fine di poter adeguare l’iscrizione per tempo.
Studio Calore srl